Art. 13.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Messaggi di utilità sociale). - 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge».